CAPO VII
LAVORO NOTTURNO
ART. 53
Lavoro notturno
E’ vietato adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 alle ore 6, dall’accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino.
Non sono obbligati a prestare lavoro notturno:
la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa;
la lavoratrice o il lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni.
Ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera c), della Legge 9 dicembre 1977, n°903, non sono altresì obbligati a prestare lavoro notturno la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n°104, e successive modificazioni.
CAPO IX
DIVIETO DI LICENZIAMENTO, DIMISSIONI, DIRITTO AL RIENTRO
ART. 54
Divieto di licenziamento
Le lavoratrici non possono essere licenziate dal periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione dal lavoro previsti dal Capo III, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino.
Il divieto di licenziamento opera in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza, e la lavoratrice, licenziata nel corso del periodo in cui opera il divieto, è tenuta a presentare al datore di lavoro idonea certificazione dalla quale risulti l'esistenza all'epoca del licenziamento, delle condizioni che lo vietano.
Il divieto di licenziamento non si applica nel caso:
di colpa grave da parte della lavoratrice, costituente giusta causa per la risoluzione del rapporto di lavoro;
di cessazione dell'attività dell'azienda cui essa è addetta;
di ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta o di risoluzione del rapporto di lavoro per la scadenza del termine;
di esito negativo della prova; resta fermo il divieto di discriminazione di cui all'articolo 4 della Legge 10 aprile 1991, n°125, e successive modificazioni.
Durante il periodo nel quale opera il divieto di licenziamento, la lavoratrice non può essere sospesa dal lavoro, salvo il caso che sia sospesa l'attività dell'azienda o del reparto cui essa è addetta, sempre che il reparto stesso abbia autonomia funzionale. La lavoratrice non può altresì essere collocata in mobilità a seguito di licenziamento collettivo ai sensi della Legge 23 luglio 1991, n°223, e successive modificazioni.
Il licenziamento intimato alla lavoratrice in violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, è nullo.
E’ altresì nullo il licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo parentale e per la malattia del bambino da parte della lavoratrice o del lavoratore
In caso di fruizione del congedo di paternità, di cui all’articolo 28, il divieto di licenziamento si applica anche al padre lavoratore per la durata del congedo stesso e si estende fino al compimento di un anno di età del bambino. Si applicano le disposizioni del presente articolo, commi 3, 4 e 5.
L’inosservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo è punita con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire cinque milioni. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all’articolo 16 della Legge 24 novembre 1981, n°689.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in caso di adozione e di affidamento. Il divieto di licenziamento si applica fino a un anno dall'ingresso del minore nel nucleo familiare, in caso di fruizione del congedo di maternità e di paternità.
ART. 55
Dimissioni
In caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui è previsto, a norma dell'articolo 54, il divieto di licenziamento, la lavoratrice ha diritto alle indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento.
La disposizione di cui al comma 1 si applica al padre lavoratore che ha fruito del congedo di paternità.
La disposizione di cui al comma 1 si applica anche nel caso di adozione e di affidamento, entro un anno dall’ingresso del minore nel nucleo familiare.
La richiesta di dimissioni presentata dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante il primo anno di vita del bambino o nel primo anno di accoglienza del minore adottato o in affidamento, deve essere convalidata dal servizio ispettivo del Ministero del Lavoro, competente per territorio. A detta convalida è condizionata la risoluzione del rapporto di lavoro.
Nel caso di dimissioni di cui al presente articolo, la lavoratrice o il lavoratore non sono tenuti al preavviso.
ART. 56
Diritto al rientro e alla conservazione del posto
Al termine dei periodi di divieto di lavoro previsti dal Capo II e III, le lavoratrici hanno diritto di conservare il posto di lavoro e, salvo che espressamente vi rinuncino, di rientrare nella stessa unità produttiva ove erano occupate all'inizio del periodo di gravidanza o in altra ubicata nel medesimo comune, e di permanervi fino al compimento di un anno di età del bambino; hanno altresì diritto di essere adibite alle mansioni da ultimo svolte o a mansioni equivalenti.
La disposizione di cui al comma 1 si applica anche al lavoratore al rientro al lavoro dopo la fruizione del congedo di paternità.
Negli altri casi di congedo, di permesso o di riposo disciplinati dal presente testo unico la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro e, salvo che espressamente vi rinuncino, al rientro nella stessa unità produttiva ove erano occupati al momento della richiesta, o in altra ubicata nel medesimo comune; hanno altresì diritto di essere adibiti alle mansioni da ultimo svolte o a mansioni equivalenti.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in caso di adozione e di affidamento. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano fino a un anno dall'ingresso del minore nel nucleo familiare.
CAPO X
DISPOSIZIONI SPECIALI
ART. 57
Rapporti di lavoro a termine nelle pubbliche amministrazioni
Ferma restando la titolarità del diritto ai congedi di cui al presente testo unico, alle lavoratrici e ai lavoratori assunti dalle amministrazioni pubbliche con contratto a tempo determinato, di cui alla Legge 18 aprile 1962, n°230, o con contratto di lavoro temporaneo, di cui alla Legge 24 giugno 1997, n°196, spetta il trattamento economico pari all'indennità prevista dal presente testo unico per i congedi di maternità, di paternità e parentali, salvo che i relativi ordinamenti prevedano condizioni di migliore favore.
Alle lavoratrici e ai lavoratori di cui al comma 1 si applica altresì quanto previsto dall’articolo 24, con corresponsione del trattamento economico a cura dell'amministrazione pubblica presso cui si è svolto l’ultimo rapporto di lavoro.
ART. 58
Personale militare
Le assenze dal servizio per motivi connessi allo stato di maternità, disciplinate dal presente testo unico, non pregiudicano la posizione di stato giuridico del personale in servizio permanente delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza, salvo quanto previsto dal comma 2.
I periodi di congedo di maternità, previsti dagli articoli 16 e 17, sono validi a tutti gli effetti ai fini dell'anzianità di servizio. Gli stessi periodi sono computabili ai fini della progressione di carriera, salva la necessità dell'effettivo compimento nonché del completamento degli obblighi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso enti o reparti e di imbarco, previsti dalla normativa vigente.
Il personale militare che si assenta dal servizio per congedo parentale e per la malattia del figlio è posto in licenza straordinaria per motivi privati, equiparata a tutti gli effetti a quanto previsto agli articoli 32 e 47. Il periodo trascorso in tale licenza è computabile, ai fini della progressione di carriera, nei limiti previsti dalla disciplina vigente in materia di documenti caratteristici degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica relativamente al periodo massimo di assenza che determina la fine del servizio.
ART. 59
Lavoro stagionale
Le lavoratrici addette ad industrie e lavorazioni che diano luogo a disoccupazione stagionale, di cui alla tabella annessa al Decreto ministeriale 30 novembre 1964, e successive modificazioni, le quali siano licenziate a norma della lettera b) del comma 3 dell'articolo 54, hanno diritto, per tutto il periodo in cui opera il divieto di licenziamento, sempre che non si trovino in periodo di congedo di maternità, alla ripresa dell’attività lavorativa stagionale e alla precedenza nelle riassunzioni.
Alle lavoratrici e ai lavoratori stagionali si applicano le disposizioni dell’articolo 7 del Decreto legislativo 16 settembre 1996, n°564, in materia contributiva.
Alle straniere titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale è riconosciuta l'assicurazione di maternità, ai sensi della lettera d), comma 1, dell'articolo 25 del Decreto legislativo 25 luglio 1998, n°286.
ART. 60
Lavoro a tempo parziale
In attuazione di quanto previsto dal Decreto legislativo 25 febbraio 2000, n°61, e, in particolare, del principio di non discriminazione, la lavoratrice e il lavoratore a tempo parziale beneficiano dei medesimi diritti di un dipendente a tempo pieno comparabile, per quanto riguarda la durata dei congedi previsti dal presente testo unico. Il relativo trattamento economico è riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa.
Ove la lavoratrice o il lavoratore a tempo parziale e il datore di lavoro abbiano concordato la trasformazione del rapporto di lavoro in rapporto a tempo pieno per un periodo in parte coincidente con quello del congedo di maternità, è assunta a riferimento la base di calcolo più favorevole della retribuzione, agli effetti di quanto previsto dall’articolo 23, comma 4.
Alle lavoratrici e ai lavoratori di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dell’articolo 8 del Decreto legislativo 16 settembre 1996, n°564, in maniera contributiva.
ART. 61
Lavoro a domicilio
Le lavoratrici e i lavoratori a domicilio hanno diritto al congedo di maternità e di paternità. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 6, comma 3, 16, 17, 22, comma 3, e 54, ivi compreso il relativo trattamento economico e normativo.
Durante il periodo di congedo, spetta l’indennità giornaliera di cui all’articolo 22 a carico dell'INPS, in misura pari all'80% del salario medio contrattuale giornaliero, vigente nella provincia per i lavoratori interni, aventi qualifica operaia, della stessa industria.
Qualora, per l’assenza nella stessa provincia di industrie similari che occupano lavoratori interni, non possa farsi riferimento al salario contrattuale provinciale di cui al comma 2, si farà riferimento alla media dei salari contrattuali provinciali vigenti per la stessa industria nella regione, e, qualora anche ciò non fosse possibile, si farà riferimento alla media dei salari provinciali vigenti nella stessa industria del territorio nazionale.
Per i settori di lavoro a domicilio per i quali non esistono corrispondenti industrie che occupano lavoratori interni, con apposito Decreto del Ministro per il Lavoro e la Previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali interessate, si prenderà a riferimento il salario medio contrattuale giornaliero vigente nella provincia per i lavoratori aventi qualifica operaia dell'industria che presenta maggiori caratteri di affinità.
La corresponsione dell’indennità di cui al comma 2 è subordinata alla condizione che, all’inizio del congedo di maternità, la lavoratrice riconsegni al committente tutte le merci e il lavoro avuto in consegna, anche se non ultimato.
ART. 62
Lavoro domestico
Le lavoratrici e i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari hanno diritto al congedo di maternità e di paternità. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 6, comma 3, 16, 17, 22, comma 3 e 6, ivi compreso il relativo trattamento economico e normativo.
Per il personale addetto ai servizi domestici familiari, l’indennità di cui all’articolo 22 ed il relativo finanziamento sono regolati secondo le modalità e le disposizioni stabilite dal Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n°1403.
ART. 63
Lavoro in agricoltura
Le prestazioni di maternità e di paternità di cui alle presenti disposizioni per le lavoratrici e i lavoratori agricoli a tempo indeterminato sono corrisposte, ferme restando le modalità erogative di cui all'articolo 1, comma 6 del Decreto-Legge 30 dicembre 1979, n°663, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 febbraio 1980, n°33, con gli stessi criteri previsti per i lavoratori dell’industria.
Le lavoratrici e i lavoratori agricoli con contratto a tempo determinato iscritti o aventi diritto all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui all'articolo 7, n. 5), del Decreto-Legge 3 febbraio 1970, n°7, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 marzo 1970, n°83, hanno diritto alle prestazioni di maternità e di paternità a condizione che risultino iscritti nei predetti elenchi nell'anno precedente per almeno 51 giornate.
E’ consentita l’ammissione delle lavoratrici e dei lavoratori alle prestazioni di maternità e di paternità, mediante certificazione di iscrizione d'urgenza negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del Decreto legislativo luogotenenziale 9 aprile 1946, n°212, e successive modificazioni.
Per le lavoratrici e i lavoratori agricoli a tempo indeterminato le prestazioni per i congedi, riposi e permessi di cui ai Capi III, IV, V e VI sono calcolate sulla base della retribuzione di cui all'articolo 12 della Legge 30 aprile 1969, n°153, prendendo a riferimento il periodo mensile di paga precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo.
Per le lavoratrici e i lavoratori agricoli a tempo determinato, esclusi quelli di cui al comma 6, le prestazioni per i congedi, riposi e permessi sono determinate sulla base della retribuzione fissata secondo le modalità di cui all'articolo 28 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n°488, ai sensi dell’articolo 3 della Legge 8 agosto 1972, n°457.
Per le lavoratrici e i lavoratori agricoli di cui al comma 2 il salario medio convenzionale determinato con Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale e rilevato nel 1995, resta fermo, ai fini della contribuzione e delle prestazioni temporanee, fino a quando il suo importo per le singole qualifiche degli operai agricoli non sia superato da quello spettante nelle singole province in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. A decorrere da tale momento trova applicazione l'articolo 1, comma 1, del Decreto-Legge 9 ottobre 1989, n°338, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 dicembre 1989, n°389, e successive modificazioni.
Per le lavoratrici e i lavoratori agricoli compartecipanti e piccoli coloni l’ammontare della retribuzione media è stabilito in misura pari a quella di cui al comma 5.
ART. 64
Collaborazioni coordinate e continuative
In materia di tutela della maternità, alle lavoratrici di cui all’articolo 2, comma 26 della Legge 8 agosto 1995, n°335, non iscritte ad altre forme obbligatorie, si applicano le disposizioni di cui al comma 16 dell’articolo 59 della Legge 27 dicembre 1997, n°449, e successive modificazioni.
Ai sensi del comma 12 dell’articolo 80 della Legge 23 dicembre 2000, n°388, la tutela della maternità prevista dalla disposizione di cui al comma 16, quarto periodo, dell'articolo 59 della Legge 27 dicembre 1997, n°449, avviene nelle forme e con le modalità previste per il lavoro dipendente.
ART. 65
Attività socialmente utili
Le lavoratrici e i lavoratori di cui al Decreto legislativo 1° dicembre 1997, n°468, e successive modificazioni, impegnati in attività socialmente utili hanno diritto al congedo di maternità e di paternità. Alle lavoratrici si applica altresì la disciplina di cui all'articolo 17 del presente testo unico.
Alle lavoratrici e ai lavoratori di cui al comma 1, che non possono vantare una precedente copertura assicurativa ai sensi dell'articolo 24, per i periodi di congedo di maternità e di paternità, viene corrisposta dall'INPS un'indennità pari all'80% dell'importo dell'assegno previsto dall'articolo 8, comma 3, del Decreto legislativo 1° dicembre 1997, n°468. I conseguenti oneri sono rimborsati, annualmente, tramite rendiconto dell'INPS, a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del Decreto-Legge 20 maggio 1993, n°148, convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 luglio 1993, n°236, o dal soggetto finanziatore dell’attività socialmente utile.
Alle lavoratrici e ai lavoratori viene riconosciuto il diritto a partecipare alle medesime attività socialmente utili ancora in corso o prorogate al termine del periodo di congedo di maternità e di paternità.
Alle lavoratrici e ai lavoratori impegnati a tempi pieno in lavori socialmente utili sono riconosciuti, senza riduzione dell’assegno, i riposi di cui agli articoli 39 e 40.
L’assegno è erogato anche per i permessi di cui all’articolo 33, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n°104, anche ai sensi di quanto previsto all'articolo 42, commi 2, 3 e 6, del presente testo unico.
CAPO XI
LAVORATRICI AUTONOME
ART. 66
Indennità di maternità per le lavoratrici autonome e le imprenditrici agricole
Alle lavoratrici autonome, coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane ed esercenti attività commerciali di cui alle Leggi 26 ottobre 1957, n°1047, 4 luglio 1959, n°463, e 22 luglio 1966, n°613, e alle imprenditrici agricole a titolo principale, è corrisposta una indennità giornaliera per il periodo di gravidanza e per quello successivo al parto calcolata ai sensi dell’articolo 68.
ART. 67
Modalità di erogazione
L’indennità di cui all’articolo 66 viene erogata dall’INPS a seguito di apposita domanda in carta libera, corredata da un certificato medico rilasciato dall'azienda sanitaria locale competente per territorio, attestante la data di inizio della gravidanza e quella presunta del parto ovvero dell'interruzione della gravidanza spontanea o volontaria ai sensi della Legge 22 maggio 1978, n°194.
In caso di adozione o di affidamento, l’indennità di maternità di cui all’articolo 66 spetta, sulla base di idonea documentazione, per tre mesi successivi all'effettivo ingresso del bambino nella famiglia a condizione che questo non abbia superato i sei anni di età, secondo quanto previsto all’articolo 26, o i 18 anni di età, secondo quanto previsto all’articolo 27.
L’INPS provvede d’ufficio agli accertamenti amministrativi necessari.
ART. 68
Misura dell’indennità
Alle coltivatrici dirette, colone e mezzadre e alle imprenditrici agricole è corrisposta, per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi alla stessa, un’indennità giornaliera pari all'80% della retribuzione minima giornaliera per gli operai agricoli a tempo indeterminato, come prevista dall'articolo 14, comma 7, del Decreto-Legge 22 dicembre 1981, n°791, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1982, n°54, in relazione all'anno precedente il parto.
Alle lavoratrici autonome, artigiane ed esercenti attività commerciali è corrisposta, per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi alla stessa data effettiva del parto, un’indennità giornaliera pari all'80% del salario minimo giornaliero stabilito dall'articolo 1 del Decreto-Legge 29 luglio 1981, n°402, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 settembre 1981, n°537, nella misura risultante, per la qualifica di impiegato, dalla tabella A e dai successivi decreti ministeriali di cui al secondo comma del medesimo articolo 1.
In caso di interruzione della gravidanza, spontanea o volontaria, nei casi previsti dagli articoli 4, 5 e 6 della Legge 22 maggio 1978, n°194, verificatasi non prima del terzo mese di gravidanza, su certificazione medica rilasciata dall'azienda sanitaria locale competente per territorio, è corrisposta un’indennità giornaliera calcolata ai sensi dei commi 1 e 2 per un periodo di trenta giorni.
ART. 69
Congedo parentale
Alle lavoratrici di cui al presente Capo, madri di bambini nati a decorrere dal 1° gennaio 2000, è esteso il diritto al congedo parentale di cui all'articolo 32, compreso il relativo trattamento economico, limitatamente ad un periodo di tre mesi, entro il primo anno di vita.